Vito Comencini

L’esercizio del diritto di difesa, sancito nel nostro ordinamento giuridico ed in particolar modo dall’art. 24 della Costituzione, quale diritto inviolabile per tutte le persone, è certamente un argomento di grande attualità ed interesse. I gravi fatti di cronaca, che sollevano naturalmente ed inevitabilmente un profondo allarme sociale, anche in seguito ad un’ampia diffusione mediatica, creano un clima in cui è difficile potersi districare ed ancor più esporre, senza il rischio, talvolta, di una vera e propria “gogna mediatica”. Una specie di valanga informativa, che finisce spesso per travolgere non solo l’indagato e poi magari imputato, ma anche i familiari, gli amici, i conoscenti e non ultimo l’avvocato “malcapitato”.

Una situazione del genere arriva facilmente a far saltare o, per lo meno, a mettere in discussione tutti gli schemi giuridici e di garanzia che sono alla base della nobile professione di colui che patrocina. Non considerando, innanzitutto, che il difensore non dev’essere mai confuso (anche se può essere umanamente partecipe) con la parte assistita. E senza dire che l’avvocato dovrebbe essere sempre posto nelle condizioni di poter operare il più possibile “serenamente”, affinché l’imputato sia giudicato secondo le regole di un giusto ed equo processo, nel rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza. Non dimenticando che, secondo le regole deontologiche dettate quasi 300 anni fa dall’avvocato Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, protettore dei patrocinanti, anche l’avvocato è ministro della Giustizia, dovendo ricercare egli stesso la verità storica dei fatti, e non solo quella processuale.

Ma già questi cardini sono chiaramente messi in discussione da un apparato mediatico, che finisce frequentemente per avviare, fin da subito ed in modo preponderante, un “processo mediatico”, con varie “udienze televisive”, inchieste e ipotesi accusatorie giornalistiche ecc… parallele (sovente anche fantasiose e prevaricatrici) rispetto a quelle che si svolgono nei luoghi deputati alla Giustizia, ovvero nelle aule dei Tribunali. Tutto ciò favorisce chiaramente un clima di sospetti assai pesante, con numerose ricadute sull’opinione pubblica, sulle Istituzioni, sulla società, sul mondo della scuola ecc…

Come da premessa, l’art. 24 della nostra Costituzione parla di un diritto inviolabile, garantito a tutte le persone. Tutto ciò non è però purtroppo sufficiente ad evitare l’assurda confusione che spesso si crea nelle menti dei più semplici, creando una strana commistione, quando non addirittura complicità o correità a priori, tra avvocato ed imputato. Un infantilismo che rammenta la confusione che i più sprovveduti facevano un tempo nelle rappresentazioni teatrali sulle piazze di paese, equivocando fra il personaggio, il cattivo di turno che recitava sulla scena e l’innocente attore che lo stava interpretando e che veniva immancabilmente insultato e preso a male parole o addirittura inseguito a sassate. Un grave errore, potremmo dire di sostituzione di persona, dal momento che l’avvocato svolge infatti una funzione difensiva, come previsto da tutti gli ordinamenti civili del passato e tanto più in quello che oggi si ritiene di designare con il pomposo — quando non ideologico — appellativo di Stato di diritto: può mai esistere infatti, è mai esistito uno Stato che non fosse di diritto o addirittura senza diritto? Il diritto naturale e la comunità politica precedono sempre, infatti, ogni struttura statuale. Sono gli Stati moderni, sorti dalle Rivoluzioni liberali, a definirsi aprioristicamente e illuministicamente come Stato di diritto, come se la civiltà, il diritto e le guarentigie per l’imputato fossero sorti solo nel 1789.

Nondimeno la deprecata confusione di cui sopra fra assistito e difensore va ancor più evitata nel quadro del cosiddetto giusto processo, in anni recenti addirittura costituzionalizzato (art. 111 Cost.) secondo il quale chiunque ha diritto di essere giudicato secondo le regole di un processo equo, da un giudice terzo e imparziale.

A dispetto di quanto riportano i manuali giuspositivistici, il procedimento giudiziale deve invece mirare all’accertamento della verità storica (nei limiti dell’umana natura, s’intende) e non solo di quella processuale, nel rispetto del principio di presunzione e di non colpevolezza.

La normativa vigente prevede il diritto ad agire in giudizio per tutelare i propri diritti ed interessi legittimi (art. 24 Cost.). La difesa si afferma perciò quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, anche attraverso i mezzi per agire e difendersi, garantiti anche ai non abbienti. In tal senso l’avvocato assume sì un ruolo di collaborazione in senso tecnico, ma anche di sostituzione del suo rappresentato, con diritti e facoltà inerenti. Non va poi scordato che vi è anche un rapporto professionale, con carattere esclusivamente privatistico. Tra legale e assistito il rapporto professionale che intercorre si estende all’ambito giusprivatistico, quindi alla rappresentanza anche d’interessi economici e non della persona, allocati in una sfera diversa da quella penale o pubblicistica, in generale.

Accanto a questo, in capo al difensore sussistono al contempo funzioni di rilevanza pubblicistica, volte a garantire il corretto ed equilibrato svolgimento del processo penale. Tutto ciò in base al modello accusatorio (anche se il nostro ordinamento è nella pratica ancora un ibrido fra modello inquisitorio e accusatorio, fin tanto che non si sdoppieranno le carriere di requirenti e giudicanti) che prevede una contrapposizione dialettica fra le parti, con l’obbiettivo di favorire la giusta decisione del giudice.

Il ruolo fondamentale del difensore dovrebbe essere perciò quello di poter incidere nel momento di ricerca e di formazione della prova. Non a caso molte novelle legislative hanno mirato a rafforzare la centralità della figura dell’avvocato, com’è avvenuto ad esempio con l’art. 415 bis del Codice Penale, inserito dalla Legge 479/1999, che dispone che il Pubblico Ministero notifichi l’avviso della conclusione delle indagini sia all’indagato che al difensore. Dando così la possibilità al patrocinante di svolgere indagini difensive proprie e di produrre atti.

Altro aspetto importante dell’intervento normativo della legge 479/1999 è stato poi l’introduzione dell’art. 54 quater, con la previsione secondo cui il difensore può controllare l’ambito e i limiti della competenza del P.M. a svolgere le indagini preliminari, chiedendone verifica al Procuratore Generale. Il legislatore è intervenuto poi a valorizzare il ruolo del difensore con la legge 397/2000, anche per ciò che riguarda l’aspetto delle indagini difensive, andando a potenziarlo nel corso della fase investigativa, con un protagonismo molto attivo di raccolta ed acquisizione delle fonti di prova. Si è voluto così conferire all’avvocato la possibilità di svolgere indagini, anche attraverso consulenti tecnici ed investigatori privati autorizzati, ricercando e individuando elementi probatori a favore del proprio assistito.

Ma ciò che emerge come maggiormente delicato, è l’aspetto delle garanzie di libertà rilasciate al difensore, con la previsione di uno “scudo normativo” a suo vantaggio, con precisi limiti ai poteri investigativi degli organi inquirenti. Mi riferisco in particolar modo all’art. 103 del Codice di Procedura Penale, che prevede delle garanzie per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento. Cosa che riguarda le ispezioni e perquisizioni negli studi legali, consentite solo in determinate ipotesi, per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato o per ricercare cose o persone specificamente predeterminate, quando il difensore o altre persone che svolgono stabilmente la loro attività nel suo ufficio, sono imputati.

Sussistono altresì delle limitazioni del materiale sequestrabile presso i difensori, mirando a salvaguardare carte e documenti relativi all’oggetto della difesa, sottoponibili a sequestro solo se costituiscono corpo del reato. Si tratta quindi di regole di carattere procedurale, che incrementano l’apparato di garanzie già previsto in via generale per i suddetti atti.

Vi sono inoltre limitazioni dei soggetti legittimati a procedere, con la previsione dell’obbligo per il Gip e per il Pubblico Ministero di agire in prima persona, senza possibilità di delegare l’atto alla polizia giudiziaria. Una tutela particolare riguarda poi la corrispondenza tra l’imputato ed il proprio difensore, con il divieto di sequestro e di ogni forma di controllo (art. 103, comma 6 c.p.p.); e quindi con il divieto d’intercettare le conversazioni tra il difensore ed il suo assistito.

Altro aspetto molto delicato è certamente quello dei colloqui fra il difensore e l’imputato, privato della libertà personale. In tal senso va ricordato che l’imputato, anche per gravissimi delitti, ha il diritto di conferire col legale immediatamente e comunque non oltre sette giorni dal momento in cui è stato eseguito il provvedimento limitativo della libertà personale. Il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha perciò il diritto di conferire con il difensore subito dopo che è stato privato della libertà personale. Inoltre il difensore di fiducia o di ufficio dev’essere immediatamente avvisato dell’avvenuta esecuzione della misura restrittiva, con il conseguente diritto di accedere ai luoghi in cui la persona fermata, arrestata o sottoposta a custodia cautelare si trovi detenuta.

Diritti, ma naturalmente anche doveri in capo all’avvocato che, nel caso di abbandono della difesa e di rifiuto dell’incarico difensivo, in qualità di difensore d’ufficio, rischia un procedimento disciplinare di competenza esclusiva del consiglio dell’ordine forense. È infine prevista una stasi processuale, finché non si proceda alla nomina di un nuovo difensore di fiducia o in mancanza alla nomina di un difensore d’ufficio. Del resto l’istituto dei termini a difesa è antichissimo e rimonta al diritto romano.

Altra confusione, tanto assurda, quanto generalizzata, è quella che si crea tra la posizione d’indagato e quella d’imputato. Nel ciclone mediatico, specie attorno a delitti efferati, brutali ed ingiustificabili, queste differenze non vengono quasi minimamente considerate e valorizzate: la persona sottoposta ad indagini preliminari è già nella condizione di reo o addirittura di condannato, consegnato in pasto all’opinione pubblica per il solo fatto delle dichiarazioni — invero spesso malaccorte e dettate da ansia di protagonismo — di qualche Procuratore. L’accusato finisce così per essere triturato nei così detti “processi mediatici”, imbastiti negli studi televisivi, a volta con l’ausilio perfino di plastici che ricostruiscono i luoghi.

L’ordinamento giuridico, come si sa, è invece molto chiaro su tutto questo e pone un rigido spartiacque tra la fase delle indagini preliminari e dell’udienza preliminare (procedimento) con carattere precario e l’esercizio dell’azione penale, una volta superato il dubbio circa la non infondatezza della notizia di reato, con la formulazione dell’imputazione (processo). L’art. 60 del c.p.p. prevede che l’assunzione della qualità di imputato, debba scaturire da atti tipici, dalla domanda dell’organo dell’accusa o dall’incontro di volontà delle parti o da atti di impulso. Sono quindi previste delle garanzie e dei diritti per chi assume la qualità di imputato, con l’estensione delle suddette guarentigie anche alla persona sottoposta alle indagini preliminari (art. 61 c.p.p.). Tutto ciò anche in rapporto ad atti documentali: notizie o indicazioni assunte dagli ufficiali di polizia giudiziaria sul luogo e nelle immediatezze del reato.

Tutte queste garanzie e princìpi affermati nella Costituzione e nel Codice di Procedura Penale, vengono oggi messi però in seria discussione, da un clima che sembra quasi ricordare la terribile “Legge dei Sospetti” del 1793, durante la Rivoluzione Francese. Una normativa che portò addirittura la Convenzione Nazionale ad ordinare l’arresto delle persone sospettate di “opporsi alla Rivoluzione”, con tutti gli indagati posti sotto custodia cautelare, a prescindere dal capo d’accusa. La follia rivoluzionaria arrivò ad includere nei “sospetti”, persone considerate tali anche solo per condotte presuntive, appartenenza ad associazioni, commenti o scritti (“nemici della libertà”). Le gravi accuse, che comportavano la pena di morte, ricadevano quindi su tutti coloro che non erano in grado di giustificarsi, che rifiutavano i certificati di patriottismo, sui dipendenti pubblici sospesi o espulsi, sugli ex nobili che non avevano dimostrato la loro “devozione alla Rivoluzione” in modo costante, sugli emigrati o espatriati all’estero per sfuggire ai giacobini ecc. Insomma si basavano su semplici deduzioni.

Figura emergente ed al contempo paradossale di quel periodo fu certamente quella di Maximilien de Robespierre (1758-1794) avvocato e rivoluzionario, assertore della teoria delle “virtù” rivoluzionarie, ideatore dell’abolizione della Religione Cattolica e dell’instaurazione del Regime del Terrore (1793-94): ogni avversario politico della Rivoluzione doveva essere soppresso e la ghigliottina era l’emblema di questo sistema di orrori.

Robespierre era soprannominato “l’incorruttibile”, non per l’esercizio delle cristiane virtù, da cui era assolutamente alieno, nella sua follia sanguinaria, che travolgeva anche i girondini repubblicani; ma soltanto per contrasto con la generale corruzione e depravazione che contraddistingueva, come stigmate, tutti i seguaci della setta rivoluzionaria al potere. Non a caso il Terrore fu preceduto dai cosiddetti “massacri di settembre” del 1792, con l’assassinio in via preventiva e senza alcun processo di centinaia di detenuti politici e di numerosi uomini di Chiesa, reputati controrivoluzionari. Il massacro nelle carceri francesi dei detenuti sgraditi alla Rivoluzione, precede il Terrore e le sue esecuzioni, non meno sommarie. Per Robespierre il Terrore era una forma di giustizia, necessaria a garantire la “Salute Pubblica del Paese” (il famigerato Comitato di salute pubblica). In pratica serviva a salvare la Rivoluzione. Donde il folle motto: “Libertà, uguaglianza e fratellanza o la morte”.

L’aspetto più interessante e che concerne il nostro argomento fu la legge promulgata nel giugno 1794, che portò addirittura alla “privazione della difesa giuridica degli imputati accusati di tradimento”. In sostanza, all’abolizione tout court del diritto di difesa. Un esito paradossale per lo Stato di diritto moderno, che proprio nell’illuminismo e nella Rivoluzione di Francia vorrebbe affondare le proprie radici.

In conclusione e senza voler esagerare nei paragoni, pare alquanto preoccupante il clima che talvolta si crea di fronte all’effetto mediatico di determinati, terribili eventi criminosi, che è naturale e giusto che suscitino un alto livello di allarme sociale. Ma tutto ciò non dovrebbe in alcun modo sfociare in una messa in discussione del diritto alla difesa legale di qualunque imputato ed ancor più di qualsiasi indagato, con tutti gli strumenti necessari e legittimi per assisterlo. Meno che meno dovrebbe accadere che dette situazioni creino un clima persecutorio e di esasperata pressione nei confronti del difensore prescelto, tipico dei Regimi totalitari (che includono anche le democrazie totalitarie). Come invece succede tremendamente e quotidianamente sotto gli occhi di ognuno di noi, con inchieste e processi giornalistici senza appello condotti nelle aule televisive, che colpiscono fin da subito qualunque difensore anche da poco incaricato, vagliato ai raggi X dagli organi della propaganda, che si “divertono” a ricercare qualunque elemento di grave discredito non solo dell’accusato, ma anche del legale di turno. Così che assistito e malcapitato difensore soggiacciano appunto a un “procedimento mediatico preliminare”.

È evidente come manchi, nella società e negli organi della cosiddetta informazione, rectius di propaganda, non solo una diffusa cultura della giurisdizione, nel senso tecnico, secondo il diritto positivo; ma più ancora un ancoraggio d’indole giusnaturalistica che colleghi la norma positiva a quei precetti morali eterni di diritto naturale (si pensi al Non uccidere, al Non rubare ecc.) che sono iscritti nel cuore di ogni essere umano, non a caso privato oggi di ogni prospettiva metafisica e soprannaturale. Si tratta — a mio giudizio — di un ancoraggio necessario, ben presente agli antichi e alla civiltà classico-cristiana e puntigliosamente espunto dalle società rivoluzionarie, ancoraggio da recuperare quanto prima.

In tal senso andrebbero ricordati a tutti i colleghi quei principi, valori e quelle regole deontologiche alfonsiane su cui si deve basare l’azione dell’avvocato e di cui accennavo all’inizio di questa mia memoria. Il ruolo del difensore verrebbe così ad essere valorizzato e tutelato maggiormente, recuperando l’immagine e la credibilità che merita quale ministrante della Giustizia, ancor di più nel momento in cui si ritrova a ricoprire il proprio ruolo in situazioni delicate e sentite dall’opinione pubblica.