Vito Comencini

In merito alle controversie di vicinato ed in particolar modo alla costituzione di servitù, è poco noto il caso della possibilità della servitù di fognatura. Vogliamo analizzare perciò questo caso, che riteniamo altresì interessante e da non sottovalutare, soprattutto da parte di chi si trovasse a dover affrontare fattispecie del genere. Va innanzitutto verificato tra le altre cose il rispetto dell’art. 889 c.c., che prevede per “chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o concime presso il confine.. deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette”. Bisogna quindi chiarire l’aspetto dell’eventuale servitù di passaggio che può essere invece necessario costituire sul terreno del fondo servente e per cui la legge prevede la fissazione dell’indennità che il proprietario del fondo dominante, deve corrispondere ai proprietari del fondo servente. Tutto ciò nel rispetto tra l’altro dell’art 1032 c.c. che stabilisce “prima del pagamento dell’indennità, il proprietario del fondo servente, può opporsi all’esercizio della servitù” e dell’art. 1053 c.c., secondo cui “qualora per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d’intraprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’art. 1038”. Necessario è anche considerare se vi possono essere soluzioni alternativa all’accesso, che non creino disagio o in maniera minore al fondo servente. La richiesta di accesso deve essere formulata in base alla previsione normativa ex artt. 843 c.c. al fondo dominante, al fine di poter provvedere all’esecuzione di opere di lavorazioni edili o quant’altro sul proprio fondo confinante non diversamente raggiungibile. Importante è perciò appurare che i lavori che vengono eseguiti sulla proprietà altrui, non violino le distanze di legge. Il proprietario di un fabbricato posto al confine, avendo verificato, per il tramite del proprio tecnico l’impossibilità di effettuare alcune lavorazioni previste dal permesso rilasciato dal Comune X sul fabbricato posto a confine, può chiedere, ai sensi dell’art. 843 cod. civ., l’autorizzazione ad accedere temporaneamente con mezzi meccanici e di posizionare sul fondo servente i manufatti strettamente necessari per l’espletamento delle lavorazioni edili, diversamente non realizzabili o comunque non sicure, visti gli stringenti obblighi sicurezza sui luoghi di lavoro imposti dalla normativa vigente. L’accesso ed il posizionamento devono avvenire con modalità e tempistiche tali da non cagionare danni alla proprietà del fondo servente e con obbligo di ripristino a regola d’arte dei luoghi. Va quindi garantita la manleva da ogni responsabilità a carico del fondo servente, in qualità di proprietari del fondo. Va precisato che l’inizio dei lavori deve avvenire compatibilmente con i tempi dell’impresa incaricata che, ad esempio a fronte del ritardo nell’autorizzazione, può trovarsi costretta a modificare la propria agenda degli interventi. Si deve perciò verificare tra le altre cose il rispetto dell’art. 889 c.c., che prevede per “chi vuole aprire pozzi, cisterne, fosse di latrina o concime presso il confine.. deve osservare la distanza di almeno due metri tra il confine e il punto più vicino del perimetro interno delle opere predette”. Altrettanto come già accennato crediamo vada chiarito l’aspetto della servitù di passaggio che si vuole costituire sul terreno altrui e per cui la legge prevede la fissazione dell’indennità che il proprietario del fondo servente, deve corrispondere ai proprietari del fondo dominante. Tutto ciò nel rispetto tra l’altro dell’art 1032 c.c. che stabilisce “prima del pagamento dell’indennità, il proprietario del fondo servente, può opporsi all’esercizio della servitù” e dell’art. 1053 c.c., secondo cui “qualora per attuare il passaggio, sia necessario occupare con opere stabili o lasciare incolta una zona del fondo servente, il proprietario che lo domanda deve, prima d’imprendere le opere o di iniziare il passaggio, pagare il valore della zona predetta nella misura stabilita dal primo comma dell’art. 1038”. Può anche verificarsi che gli accessi e il passaggio che, ai sensi dell’art. 843 c.c., il titolare del fondo servente deve consentire a quello del fondo dominante, per l’esecuzione delle opere necessarie alla riparazione o manutenzione della cosa propria, dando luogo ad un’obbligazione “propter rem“, non determinino la costituzione di una servitù, ma si risolvano in una limitazione legale del diritto di titolare del fondo per una utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all’accesso ed al passaggio, quale soggetto obbligato, il proprietario del fondo servente è tenuto a prestare. In tal senso il dominante dovrebbe comunicare che non sussiste alcuna volontà di istituire nuove servitù a carico del fondo servente, né di aggravare quelle attualmente già esistenti. Il titolare del fondo dominante è opportuno che precisi anche come i lavori che verranno eseguiti, non violeranno le distanze di legge rispetto al fondo servente. Secondo i presupposti concordati, il titolare del fondo servente può quindi autorizzare l’impresa che verrà incaricata per le opere, ad accedere al proprio fondo, per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto approvato dal Comune X, secondo il permesso di costruire Y. Tutto ciò nel rispetto dei regolamenti locali e della normativa vigente, in particolar modo per ciò che riguarda il rispetto delle distanze dai confini, soprattutto di pozzi, cisterne, fosse e tubi (art. 889 c.c.), senza alcuna costituzione di nuova servitù sul fondo servente. Il titolare del fondo servente può quindi riservarsi di chiedere un congruo indennizzo nel caso in cui dall’accesso dovesse subire danni sulla sua proprietà, di esercitare un’azione possessoria nel caso in cui dovessi rilevare interventi difformi dal progetto e/o contrari alla legge e lesivi dei miei diritti.