Vito Comencini

A molte persone e spesso può capitare di divenire vittime dei così detti “atti persecutori” o per gli anglofoni “mobbing”. Persecuzioni che possono avvenire sul luogo di lavoro, ma anche nei pressi della propria abitazione, lungo la strada e per i più giovani a scuola o all’università ad esempio. Fatti spiacevoli, che possono portare però come purtroppo sappiamo anche a molto più gravi conseguenze psicologiche, morali, ma anche fisiche. Le suddette azioni non vanno perciò sottovalutate o semplicemente ignorate, soprattutto se avvengono con una certa frequenza ed assiduità. Insomma scegliere di “mettere la testa sotto la sabbia”, non è la scelta più opportuna e può addirittura rivelarsi, in certi particolari casi, molto rischiosa.

Cosa fare quindi per potersi invece tutelare? Il primo consiglio che si può dare è innanzitutto quello di interrompere il più possibile i contatti ed i rapporti con il persecutore. Tenere le distanze insomma, in modo da evitare fraintendimenti ed ulteriori possibilità persecutorio. Altro suggerimento può essere quello di non cadere nelle provocazioni e minacce del persecutore, che talvolta si attende o vorrebbe proprio una reazione scomposta del perseguitato. Naturalmente evitare le provocazioni, non significa rinunciare a difendersi e far valere i propri diritti. Tutto ciò è invece fondamentale per far capire al malintenzionato che si ha consapevolezza delle azioni che si possono mettere in atto per tutelarsi adeguatamente, nei modi e nelle sedi competenti. In caso di atteggiamenti gravemente minacciosi, si può anche valutare di registrare le conversazioni durante gli atti persecutori.

In ambito lavorativo può essere molto utile o anche necessario rivolgersi ad un sindacato, consulente del lavoro o legale, in grado di dare innanzitutto un primo supporto, che è molto importante innanzitutto dal punto di vista psicologico e morale per non sentirsi abbandonati ed indifesi, di fronte ai soprusi, alle ingiustizie ed alle minacce. Con il supporto di un legale si può quindi intraprendere innanzitutto delle azioni stragiudiziali, come l’invio di una lettera d’intervento con “diffida per comportamento persecutorio e minaccioso nei confronti del sig. Caio”. Con questa in apparenza banale e semplice azione si può giungere spesso a dissuadere il persecutore, che fino a quel momento non aveva pensato ad una reazione del genere da parte della vittima. Inoltre anche il fatto di prendere atto che la vittima ha deciso di rivolgersi ad un legale, per avere supporto ed essere tutelata, è un ulteriore aspetto che può disincentivare l’azione persecutoria.

Dal punto di vista normativo ci si può quindi rifare all’art. 2 della Costituzione, che afferma il valore centrale e primario della persona umana e della sua dignità, sia come individuo, sia nell’ambito delle c.d. formazioni sociali, l’art. 3 Cost. che statuisce il principio di uguaglianza tra i cittadini e vieta ogni discriminazione ingiustificata fra di essi, non solo da un punto di vista astratto ma anche in concreto, assegnando allo Stato il compito di attivarsi per l’effettiva realizzazione di tale obiettivo e l’art. 32 Cost., che qualifica la salute come diritto fondamentale dell’individuo, oltre che come interesse generale della collettività. Sotto il profilo penale la fattispecie di reato è disciplinata dall’art. 612 bis Codice Penale, che prevede che “è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringe lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”. Per quanto concerne la normativa europea ed in particolar modo la CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), all’art. 8 comma 1 stabilisce che “ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare”.

Quando il “mobbing” avviene in ambito lavorativo, possono essere presi in considerazione altri articoli della Costituzione ed in particolar modo l’art. 4 Cost., che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano questo diritto effettivo, l’art. 32 che qualifica la salute come diritto fondamentale dell’individuo, oltre che come interesse generale della collettività, l’art. 35: stabilisce che la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e l’art. 41 che afferma che l’iniziativa economica privata, pur libera (fra cui, soprattutto, l’attività imprenditoriale) non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Non meno importanti sono però le previsioni normative civilistiche: l’art. 2087 del Codice Civile impone al datore di lavoro di adottare tutte le misure che, secondo le particolarità dell’attività svolta, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro; se dalle condotte mobbizzanti deriva una lesione del diritto alla salute del lavoratore, pertanto, la stessa sarà risarcibile, l’art. 2103 c.c. disciplina la prestazione dell’attività lavorativa da parte del lavoratore, e determina le condizioni per il mutamento delle mansioni originariamente attribuite e per il trasferimento del lavoratore. Un trasferimento illegittimo, così come un demansionamento illegittimo, possono infatti costituire indici di mobbing, in quanto espressivi di un contegno ostile/vessatorio nei confronti del lavoratore. Gli artt. 1175 e 1375 c.c. impongono alle parti di ogni rapporto contrattuale di agire reciprocamente secondo correttezza e buona fede, ovvero in modo da non ledere gli interessi della controparte. Tale disposizione consente, anche ai fini dell’accertamento del mobbing, di rilevare l’illiceità di alcune condotte formalmente legittime, in quanto contrarie a buona fede. L’art. 2049 c.c. chiama il datore di lavoro a rispondere dei danni cagionati dal fatto illecito commesso dal proprio dipendente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Ciò implica che, anche se le condotte mobbizzanti sono realizzate da un collega o un superiore, le stesse sono comunque riconducibili al datore lavoro, che sarà tenuto al relativo risarcimento. 

Il così detto “mobbing” si pone inoltre anche in contrasto con lo Statuto dei Lavoratori L. 300/1970 e con il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna D.Lgs. 198/2006: queste fonti normative dispongono plurimi obblighi in capo al datore di lavoro, finalizzati a garantire concretamente il divieto di discriminazioni di qualunque genere sul luogo di lavoro che, come noto, rappresentano una delle ipotesi più tipiche e allo stesso tempo odiose in cui può concretizzarsi un intento mobbizzante del datore di lavoro. Tali comportamenti risultano inappropriati, inaccettabili, contrari alle regole della convivenza civile ed hanno causato alla sottoscritta importanti conseguenze, quali  l’emergere di forme di stress e insonnia, la creazione di un ambiente ostile sul luogo di lavoro.

Se non sono sufficienti le azioni stragiudiziali, possono essere naturalmente necessarie azioni giudiziali in materia di diritto del lavoro, civili e penali, ove ne ricorrano i presupposti oltre alle necessità. Per tutte queste scelte rivolgersi ad un legale competente, è certamente una scelta saggia e di buon senso.