Contenzioso sanitario, Verona cerca di cambiare cambia passo: giudici, università e i legali dei grandi ospedali scaligeri si sono seduti allo stesso tavolo, per un confronto aperto e franco sullo strumento della mediazione in ambito sanitario. Venerdì 16 ottobre, all’Università di Verona, si è tenuto il convegno promosso da MedyaPro con il patrocinio di Tribunale, Università, Centro di Ricerca Neg2med, Ordine degli Avvocati e Ordine dei Medici, con ingresso gratuito e crediti formativi per gli avvocati.

Tempi lunghi per arrivare a una sentenza, costi crescenti per le strutture, pazienti che attendono risposte e professionisti esposti: il contenzioso sanitario è una sfida quotidiana per l’intero territorio. Per offrire risposte concrete in termini di trasparenza, sostenibilità ed efficienza, l’Aula Magna del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Verona ha ospitato il convegno “Responsabilità sanitaria e mediazione: sostenibilità ed efficienza”, promosso da MedyaPro, Organismo di Mediazione civile e commerciale iscritto al n. 1131 del Registro del Ministero della Giustizia. All’incontro sono intervenuti vari relatori di altissimo livello: il Dott. Pierpaolo Lanni Giudice del Tribunale di Verona che ha parlato in particolar modo di Legge Gelli-Bianco e sistema delle ADR, Prof. Avv. Alberto M. Tedoldi Ordinario di Diritto processuale civile Univ. di Verona di Mediazione e sostenibilità del sistema risarcitorio, Prof. Avv. Mirko Faccioli Associato di Diritto privato Univ. di Verona di Tabella Unica Nazionale e Tabelle milanesi nella giurisprudenza recente, Prof. Avv. Jacopo Bercelli Associato di Diritto amministrativo Univ. di Verona di La responsabilità erariale dell’ente pubblico in mediazione, Prof. Domenico De Leo già Ordinario di Medicina legale Univ. di Verona di Dalla CTU alla consulenza tecnica in mediazione (CTM), Avv. Massimiliano Paolettoni Mediatore e formatore MedyaPro di Mediazione e CTM nella responsabilità sanitaria.

Gli ospedali del territorio allo stesso tavolo
Il cuore del pomeriggio è stato invece una tavola rotonda coordinata dal prof. Alberto M. Tedoldi, con il dott. Fabio Felicini, Responsabile MedyaPro, e l’avv. Massimiliano Paolettoni, responsabile qualità MedyaPro, che ha visto protagonisti i legali delle principali strutture sanitarie scaligere: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona (Borgo Trento e Borgo Roma), hub di alta specialità del Nord-Est – Avv. Roberta Sardos Albertini, IRCCS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar di Valpolicella, eccellenza di rilievo nazionale – Avv. Riccardo Conterno, Ospedale P. Pederzoli, Peschiera del Garda, struttura privata accreditata con Pronto Soccorso – Avv. Nicola De Bortoli e l’Azienda ULSS 9 Scaligera, la rete degli ospedali territoriali della provincia – Avv. Alessandro Azzini. Insieme, queste strutture gestiscono gran parte della sanità provinciale, con migliaia di ricoveri e milioni di prestazioni ogni anno, e sono per questo le più esposte al contenzioso medico-legale. Il loro confronto aperto su procedure interne, mediazione e Consulenza Tecnica in Mediazione può incidere in modo determinante sulla sostenibilità dell’intero sistema socio-sanitario veronese.
«Una causa di responsabilità sanitaria può durare anni e non lascia vincitori: il paziente aspetta, il medico resta sotto accusa, la struttura accantona risorse. Portare allo stesso tavolo giudici, università e i legali degli ospedali significa dimostrare che un’altra strada esiste, più rapida e fondata su basi scientifiche condivise», ha dichiarato Fabio Felicini, Responsabile di MedyaPro.
Per gli avvocati è stata un’occasione imperdibile per aggiornarsi sulle novità normative e giurisprudenziali: dalla Legge Gelli-Bianco alla Tabella Unica Nazionale e alle Tabelle milanesi, fino alla responsabilità erariale dell’ente pubblico. Focus sulla Consulenza Tecnica in Mediazione (CTM), strumento d’avanguardia per fondare le trattative su basi scientifiche condivise. Per i cittadini, conoscere in modo trasparente le procedure delle aziende ospedaliere significa superare la logica del muro contro muro e ottenere risposte più rapide ed eque.

Ci sono mediazioni nelle quali il conflitto può essere ricondotto, almeno apparentemente, a una questione economica.
E ce ne sono altre nelle quali, dietro una richiesta di risarcimento, esiste una storia.
La mediazione in materia di responsabilità sanitaria appartiene quasi sempre alla seconda categoria.
Chi entra in mediazione dopo un evento sanitario avverso non porta con sé soltanto una domanda risarcitoria. Porta una vicenda personale, talvolta una sofferenza, spesso domande alle quali ritiene di non avere ricevuto risposta.
Dall’altra parte, però, non c’è semplicemente un soggetto chiamato a pagare. Ci sono medici e strutture sanitarie, avvocati, uffici legali, consulenti, compagnie assicurative e, quando è coinvolta una struttura pubblica, procedure amministrative e meccanismi decisionali che rispondono a regole proprie.
È forse questa la prima peculiarità della mediazione sanitaria: il conflitto è uno, ma i piani sui quali deve essere affrontato sono molti.
Quando diritto e medicina devono parlare la stessa lingua
Una controversia sanitaria pone quasi immediatamente questioni tecniche.
C’è stata una condotta censurabile? Esiste un nesso causale? Quali conseguenze sono riconducibili all’evento contestato? Qual è il danno?
Sono domande che appartengono inevitabilmente anche alla medicina legale. Ma una mediazione non è un processo in miniatura.
Ed è proprio qui che nasce uno dei primi interrogativi: quanto deve essere approfondito l’accertamento tecnico perché una controversia diventi realmente mediabile?
La consulenza tecnica in mediazione – la CTM – può assumere in questo settore un’importanza particolare. Ma quale deve essere la sua funzione? Individuare responsabilità? Quantificare il danno? Oppure consentire alle parti di conoscere meglio il rischio della controversia e quindi di negoziare più consapevolmente?
E soprattutto: in quale momento della mediazione dovrebbe intervenire?
Determinare il danno significa poter raggiungere un accordo?
Quando l’accertamento tecnico consente di individuare un possibile danno, si apre un secondo livello della discussione: quanto vale quel danno?
La Tabella Unica Nazionale, il confronto con le Tabelle milanesi e l’evoluzione della giurisprudenza rendono oggi questa domanda particolarmente attuale.
Ma per il mediatore la questione non può essere soltanto matematica.
Anche quando esistono parametri per attribuire un valore economico al danno, resta da capire se vi siano le condizioni per trasformare quella valutazione in un accordo.
Determinare un valore e raggiungere un accordo non sono necessariamente la stessa cosa. Tra questi due momenti esiste uno spazio. Ed è precisamente in quello spazio che opera la mediazione.
Il tempo della persona e il tempo della struttura
C’è poi un elemento meno evidente che, nell’esperienza concreta delle mediazioni sanitarie, assume un’importanza enorme: il tempo.
Il paziente ha il proprio tempo. La struttura sanitaria ne ha un altro.
Occorre acquisire la documentazione, ricostruire quanto accaduto, ottenere le cartelle cliniche, svolgere valutazioni interne e medico-legali, coinvolgere eventualmente la compagnia assicurativa e individuare chi sia autorizzato ad assumere una decisione.
Quando si tratta di una struttura pubblica, si aggiungono ulteriori profili legati alle procedure autorizzative e alla responsabilità di chi è chiamato a decidere.
Nasce allora una domanda apparentemente semplice: quando inizia davvero una mediazione sanitaria?
Con il deposito della domanda? Con il primo incontro? Oppure quando le parti dispongono delle informazioni necessarie e al tavolo sono presenti – direttamente o indirettamente – i soggetti che possono realmente contribuire a una decisione?
Chi siede realmente al tavolo?
È uno dei problemi che il mediatore incontra più frequentemente.
Paziente, avvocato, struttura sanitaria, medico, compagnia assicurativa, medico legale, consulenti: il tavolo può essere molto affollato. Eppure non sempre chi è presente può decidere.
Può accadere che emerga uno spazio negoziale, che le valutazioni tecniche abbiano circoscritto il problema e che le posizioni si siano avvicinate, ma che chi partecipa all’incontro non disponga dell’autonomia necessaria per assumere una decisione.
Come deve rapportarsi la mediazione alle procedure decisionali interne delle strutture? Quanto deve conoscerle il mediatore? E quanto queste procedure possono essere coordinate con i tempi della mediazione?
Non sono questioni meramente organizzative. Possono determinare la differenza tra una mediazione che entra realmente nel merito del conflitto e una procedura che si arresta prima ancora che inizi una vera negoziazione.
Mediare non significa soltanto transigere
C’è infine una caratteristica della responsabilità sanitaria che rischia di essere dimenticata quando tutta l’attenzione viene concentrata sulla quantificazione economica.
All’origine della controversia esiste una relazione di cura.
Quando quella relazione si rompe, il conflitto può assumere una dimensione che non coincide completamente con la pretesa formulata negli atti.
Talvolta dietro una richiesta economica esiste anche il bisogno di comprendere cosa sia accaduto, di essere ascoltati, di ricevere una spiegazione.
Il risarcimento resta naturalmente centrale. Ma ridurre l’intera mediazione alla distanza economica tra domanda e offerta consente sempre di comprendere il conflitto che si ha davanti?
Per il mediatore è una domanda importante. Perché la possibilità di raggiungere un accordo può dipendere anche dalla capacità di comprendere ciò che esiste dietro le posizioni formalmente espresse dalle parti.
Una mediazione, molti linguaggi
Nella stessa stanza devono dunque riuscire a dialogare sistemi differenti.
Il diritto, la medicina, l’esperienza del paziente, la posizione del medico, la valutazione del rischio dell’assicurazione, le procedure della struttura sanitaria e, nel settore pubblico, le responsabilità connesse alla decisione.
Il mediatore si trova nel punto nel quale tutti questi linguaggi devono incontrarsi.
Non per sostituirsi al giudice o al medico legale. Ma per verificare se, una volta compreso il conflitto, esista uno spazio nel quale possa essere costruita una decisione condivisa.
