Vito Comencini

Le amministrazioni comunali affrontano spesso importanti difficoltà di risorse pubbliche, necessarie a sopperire ai vari servizi ed interventi più o meno urgenti. Tutto ciò non significa però che non siano essere responsabili verso i propri cittadini. In caso di scarsa manutenzione stradale e dei marciapiedi, il Comune deve infatti risarcire i danni subiti dal malcapitato.

In tal senso vi è stata una recente sentenza del Tribunale di Lecce precisamente la n. 2380 del 31 luglio scorso, che farà giurisprudenza a favore di molti cittadini, ma anche frequentatori occasionali, lavoratori, turisti, che si sentono in pericolo, in particolar modo anziani che debbano percorrere le strade più malconce e tal volta anche poco illuminate. La sentenza ha condannato il Comune per la caduta di un pedone, mentre la motivazione è stata la responsabilità oggettiva del custode. L’ente locale dovrà perciò risarcire il cittadino ferito.

Come si diceva risulta molto importante anche l’aspetto dell’illuminazione e quindi della visibilità delle strade e dei marciapiedi, compresi naturalmente eventuali malformazioni e/ trabocchetti. Il fatto oggetto della sentenza infatti è accaduto di notte in una zona turistica molto frequentata, dove ci si aspetterebbe a maggior ragione massima attenzione alla sicurezza dei pedoni. La vittima ha messo il piede su uno scalino di circa 15 centimetri, completamente nascosto anche a causa della scarsa illuminazione. In quelle condizioni l’ostacolo non si vedeva quasi per nulla e non si è trattato perciò di una distrazione del passante, ma di una vera e propria una “trappola visiva”.

Il tribunale ha qualificato l’accaduto come un pericolo reale e concreto che deriva dall’assetto dell’ambiente urbano.  In situazioni di scarsa luminosità, insomma, qualsiasi piccolo difetto del marciapiede e/o del manto stradale può diventare un rischio serio per chi cammina o guida un mezzo, come ad esempio anche una semplice bicilcetta.

La decisione del Tribunale di Lecce si basa sul principio della responsabilità da custodia, disciplinato dall’art. 2051 c.c.. Sostanzialmente significa che chi ha in custodia un bene – in questo caso il Comune rispetto ai marciapiedi e alle strade pubbliche – risponde per i danni che quella cosa provoca, senza che sia però necessario dimostrare una colpa specifica dell’ente. Risulta perciò sufficiente dimostrare il nesso causale tra il difetto della struttura e l’infortunio subito dal cittadino. L’unica salvezza teorica per l’ente pubblico sarebbe stata dimostrare un caso fortuito, cioè un evento imprevedibile e inevitabile, ma nel concreto non c’era nulla di tutto ciò , perché lo scalino era presente e la mancanza di luce l’ha reso pericoloso. Con questo ragionamento il tribunale ribadisce la chiara regola, che la sicurezza degli ambienti pubblici è una priorità e l’ente custode ne è responsabile.

Per quanto riguarda il risarcimento del danno, il giudice ha quantificato il danno complessivo in oltre 11.700,00 euro: circa 8.800,00 euro per il danno non patrimoniale, calcolato sulla base di una invalidità permanente del 4%, e circa 2.900,00 euro per il danno patrimoniale, che comprende anche le spese mediche e altre spese sostenute dal pedone. La sentenza è in qualche modo però anche un monito per tutte le amministrazioni comunali ad investire risorse sufficienti in manutenzione, correggere dislivelli pericolosi, installare illuminazioni che evitino zone buie, ad apporre segnaletica o barriere quando il rischio non può essere eliminato subito. In conclusione, trascurare i marciapiedi, le strade e l’illuminazione non è solo una questione estetica, ma è soprattutto un aspetto che riguarda la sicurezza di tutti i cittadini.