Vito Comencini

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha introdotto nuove regole per chi sceglie di educare i figli a casa, come la chiamano gli anglofoni “homeschooling”. In particolar modo il Ministero ha previsto degli esami annuali obbligatori fino all’obbligo formativo. Ecco cosa può essere utile che le famiglie sappiamo scegliendo di educare ed istruire i propri figli a casa. Va però innanzitutto ricordato, che si tratta di una “modalità alternativa” di assolvimento dell’obbligo di istruzione, alla frequenza delle scuole statali e paritarie. Tutto poggia sulla normativa, che ha alla sua base la normativa costituzionale del diritto e dovere dei genitori a educare ed istruire i figli.

CONTROLLI E OBBLIGHI

Sono quindi previsti dei controlli, atti a garantire una formazione adeguata ai minori. La scuola parentale non è altro che l’istruzione svolta direttamente dai genitori e/o da persona da loro incaricata. L’art. 30 della Costituzione riconosce che “…è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli”. L’articolo 34 Cost. prevede l’obbligatorietà dell’istruzione inferiore impartita per almeno otto anni: la scuola elementare e la scuola media inferiore insomma. Il D. Leg.vo 62/2017 prevede l’obbligo per i genitori di presentare ogni anno la “comunicazione preventiva” al dirigente scolastico del territorio di residenza e che i figli sostengano ogni anno l’esame di idoneità presso una scuola, sino all’assolvimento dell’obbligo. Il decreto ministeriale 218/2025, disciplina in modo chiaro e specifico, come si devono svolgere gli esami. La scuola responsabile della vigilanza è tenuta a verificare il rispetto degli adempimenti. Si tratta di un silenzio assenso, con cui il dirigente scolastico prende atto della scelta della famiglia. La scuola può semplicemente dare dei consigli sul progetto didattico se risulta incoerente con le direttive nazionali. Si tratta perciò di suggerimenti orientativi e non di imposizioni vincolanti, nel rispetto della libertà educativa e quindi legittima scelta delle famiglie.

ESAMI E CESSAZIONE OBBLIGHI

Gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione entro il 30 giugno per il primo ciclo e prima dell’inizio delle lezioni per il secondo ciclo. Le commissioni sono nominate dal dirigente scolastico e le prove vengono predisposte sulla base del progetto didattico presentato dalla famiglia. Una volta assolto l’obbligo di istruzione non è più richiesto lo svolgimento annuale degli esami, salvo iscrizione a scuole statali o paritarie. Le prove d’esame vengono elaborate sulla base del progetto didattico-educativo presentato dalla famiglia, rispettando perciò la specificità del percorso formativo seguito dall’alunno. Una volta raggiunto il sedicesimo anno di età e adempiuto così l’obbligo di istruzione, la normativa non richiede più lo svolgimento annuale degli esami, a meno che lo studente non decida di iscriversi presso scuole statali o paritarie. Questa disposizione riconosce che, superata la soglia dell’obbligo formativo, la scelta educativa delle famiglie può proseguire senza la necessità di verifiche annuali istituzionali, pur rimanendo sempre aperta la possibilità di rientrare nel sistema scolastico tradizionale in qualsiasi momento.