Vito Comencini

Diversi clienti ed in particolar modo genitori, mi sottopongono spesso il seguente quesito: “In Italia i genitori sono obbligati a sottoporre i figli minori alle vaccinazioni, ed in particolare a quali vaccinazioni? Qualora vi sia tale obbligo, fino a che età è previsto? Quali sono le sanzioni in caso di violazione del suddetto obbligo, e quali sono le eventuali esenzioni?”. Ritengo opportuno innanzitutto passare in rassegna la normativa vigente. In merito alla normativa riguardante le vaccinazioni in Italia è attualmente in vigore il Decreto legge 7 giugno 2017 n. 73 “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale”, modificato poi dalla Legge di conversione del 31 luglio 2017 n. 119, che prevede le seguenti vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per i minori stranieri non accompagnati: anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite e anti-varicella. La normativa presuppone che sia “ritenuto altresì necessario garantire il rispetto degli obblighi assunti e delle strategie concordate a livello europeo e internazionale e degli obbiettivi comuni fissati nell’area geografica europea”. L’art.1  del suddetto decreto legge parla di “conseguimento degli obbiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sato, le regioni e le province autonome” e quindi “degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni qui indicate: a) anti-poliomelitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b”. La norma aggiunge quindi che sempre per i minori di età compresa tra i 0 ed i 16 anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati “sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella”. È poi previsto che “sulla base della verifica dei dati epidemiologici e delle eventuali reazioni avverse segnalate … il Ministro della salute, con decreto da attuare decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza triennale, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l’Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, può disporre la cessazione dell’obbligatorietà per una o più vaccinazioni di cui al comma 1-bis”.  Il Decreto-legge 73/2017 al comma 1-quater art. 1 prevede poi, che sempre per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, venga assicurata “l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus”. Al comma 2 art. 1 il Decreto-legge stabilisce invece che “l’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 15 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, ovvero dagli esiti dell’analisi sierologica, esonera dall’obbligo della relativa vaccinazione”.  Altrettanto rilevante al nostro caso pare il comma 3 art. 1 del Decreto-legge 73/2017 che prevede “le vaccinazioni di cui al comma 1 ((e al comma 1-bis)) possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”. Per ciò che riguarda la “mancata osservanza dell’obbligo vaccinale” il comma 4 del Decreto legge in oggetto stabilisce che “i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari sono convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitarne l’effettuazione” e che “in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500”. Da questa parte normativa si può quindi rilevare, che l’unica sanzione effettivamente prevista dalla legge sia quella amministrativa pecuniaria, senza nessun’altra conseguenza civile, amministrativa o penale per i genitori. Va presa però in debita considerazione anche ciò che stabilisce il comma 6 sempre dell’art. 1 Decreto-legge 73/2017, secondo cui “è, comunque fatta salva l’adozione da parte dell’autorità sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni”. L’autorità sanitaria competente è il sindaco, il quale abbiamo visto in particolar modo durante l’emergenza Covid, quali tipologie di misure può mettere in atto, in caso di grave ed urgente emergenza epidemiologica, sulla base per l’appunto della normativa nazionale, a cui è tenuto a sottostare.

Sulla legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, una base di partenza fondamentale a tal riguardo è stata posta dalla sentenza 307/1990, con cui la Corte costituzionale ha stabilito che “la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l’art. 32 Cost.” e ne ha quindi stabilito i presupposti affinché questa compatibilità possa sussistere e cioè “se il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale”. Ma altrettanto importante sono anche i successivi presupposti per cui se vi sia “la previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario e, pertanto tollerabili”, ma anche che “se nell’ipotesi di danno ulteriore alla salute del soggetto sottoposto al trattamento obbligatorio – ivi compresa la malattia contratta per contagio causato da vaccinazione profilattica – sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato”. Aspetti di particolare rilevanza, che fanno certamente comprendere la delicatezza della tematica della obbligatorietà vaccinale e dei suoi profili di costituzionalità. La Corte suprema è quindi intervenuta più di recente con la sentenza n. 5 del 2018, in merito alla legittimità costituzionale del D.L. n. 73 del 2017, convertito in legge n. 119 del 2019, in materia appunto di vaccinazioni obbligatorie per i minori fino a 16 anni di età, in seguito al quesito sottoposto dal Tar del Veneto. La Corte costituzionale ha ribadito che la scelta di imporre come obbligatori determinati trattamenti vaccinali non è una scelta illegittima o irragionevole, poiché volta a tutelare la salute individuale e collettiva e fondata sul dovere di solidarietà nel prevenire e limitare la diffusione di alcune malattie. È però necessario sottolineare che secondo la Corte, i principi costituzionali subordinano la legittimità dell’obbligo vaccinale all’imprescindibilità di un “corretto bilanciamento tra la tutela della salute del singolo e la concorrente tutela della salute collettiva, entrambe costituzionalmente garantite. In materia di obbligo vaccinale, sono poi molto rilevanti le sentenze n. 14 e 15/2023, emesse dalla Corte costituzionale, in modo specifico sulla legittimità dell’obbligo vaccinale Anti-Covid. Da questo punto di vista la Corte Suprema è intervenuta sulle varie questioni, che erano state sollevate sull’obbligo vaccinale e sull’uso del tampone per compensare l’assenza di immunizzazione tra i lavoratori di ospedali e strutture sanitarie. In particolare, con la sentenza 14/2023 la Corte ha rigettato tutte le questioni di legittimità sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ritenendo che “la scelta assunta dal legislatore al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non possa ritenersi irragionevole né sproporzionata, alla luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili”. In continuità con la propria giurisprudenza in materia di trattamenti sanitari obbligatori, la Corte ha ribadito innanzitutto che “l’articolo 32 della Costituzione affida al legislatore il compito di bilanciare, alla luce del principio di solidarietà, il diritto dell’individuo all’autodeterminazione rispetto alla propria salute con il coesistente diritto alla salute degli altri e quindi con l’interesse della collettività”. In applicazione di questi princìpi, la Corte ha quindi giudicato non fondati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente: di fronte alla situazione epidemiologica in atto, infatti, il legislatore ha tenuto conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto ad efficacia e sicurezza dei vaccini; e, sulla base di questi dati scientificamente attendibili, avrebbe operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata. La Corte ha anche considerato il fatto, che, come emerge dall’analisi comparata, misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei. Nella sua pronuncia, in particolare, la Corte ha chiarito – sempre in linea con la propria giurisprudenza – che il rischio remoto, non eliminabile, che si possano verificare eventi avversi anche gravi sulla salute del singolo, non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio, ma costituisce semmai titolo all’indennizzo. “Non può, pertanto, condividersi – si legge nella motivazione della sentenza – la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”. Quanto, infine, alla censura di contraddittorietà di una disciplina che impone il consenso a fronte di un obbligo vaccinale, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”“Qualora, invece, il singolo – continua la sentenza – adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.

Con la sentenza n. 15/2023 ha stabilito che la previsione, per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, dell’obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (cosiddetto tampone), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. “La normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l’interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario assumere iniziative che consentissero di porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione”. La Corte ha ritenuto poi che “la mancata osservanza dell’obbligo vaccinale ha riversato i suoi effetti sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, determinando la temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere mansioni implicanti contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio”.

Infine, con la sentenza n. 16/2023, la Corte ha ritenuto inammissibile le questione di legittimità poste dal TAR Lombardia in ragione di un preliminare profilo processuale, che ha escluso una valutazione nel merito delle stesse: il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate. I giudici amministrativi lombardi, dubitando della legittimità costituzionale della citata norma, ritenendola in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione, avevano posto la questione dinanzi alla Consulta sostenendo che la disposizione censurata estenderebbe irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attività che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti telematici e telefonici. Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione – che, scrive la Consulta, è l’unico giudice competente a decidere sulla giurisdizione – la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo appartiene alla cognizione del giudice ordinario – nel caso, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo.

Nello specifico la normativa della Regione Veneto – con Delibera regionale n. 990 del 11 agosto 2023 e pubblicata sul Bur regionale n. 113 del 22 agosto 2023 – ha recepito l’Intesa della Conferenza Stato-Regioni sul documento recante il “Piano nazionale di prevenzione vaccinale (PNOV) 2023-2025” ed il documento recante il “Calendario nazionale vaccinale” (Rep. Atti n. 193/CSR del 02/08/20239 ed il rafforzamento delle strategie di prevenzione vaccinale con contestuale aggiornamento dell’offerta della Regione Veneto. Così facendo la Regione è andata ad aggiornare il “Calendario Vaccinale per età della Regione del Veneto” ed il “Tariffario delle Vaccinazioni della Regione del Veneto”. Quindi con l’Intesa tra la Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 127/CSR del 06/08/2020, recepita con la D.G.R. n. 1866 del 29/12/2020, è stato approvato il nuovo “Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025”, che prevede tra le altre cose, anche “azioni di promozione dell’adesione consapevole ai programmi vaccinali nella popolazione generale e in specifici gruppi a rischio”. Al suddetto PNP è stata data attuazione, nella Regione Veneto, con il Piano Regionale Prevenzione (PRP) 2020-2025, approvato con la D.G.R. n. 1858 del 29/12/2021, che sottolinea la prioritaria importanza della tematica delle c.d. “malattie prevedibili da vaccino”, anche in considerazione della crescente presenza di soggetti, nella popolazione generale e in specifici sottogruppi, affetti da patologie croniche o invalidanti che li espongono ad un maggior rischio di contrarre malattie infettive invasive e/o sviluppare complicazioni gravi. Anche successivamente, facendo riferimento alla “pandemia COVID-19” e la relativa campagna vaccinale, la Regione Veneto parla di una “forte spinta verso una maggiore attenzione al tema del diritto prioritario alla vaccinazione dei soggetti fragili”. Aspetto che riteniamo sia di particolare rilevanza nell’inquadrare la tematica degli obblighi vaccinali, in quanto viene poi rimarcato che “i soggetti affetti da condizioni croniche, risultano maggiormente suscettibili alle malattie infettive o comunque a maggior rischio di forme gravi e di mortalità”. In questa maniera la Regione del Veneto va insomma in qualche modo, seppur indirettamente, a stringere ancor di più le maglie dell’obbligo vaccinale, non facendone più semplicemente una questione di fasce d’età. A seguito dell’approvazione del nuovo PNPV 2023-2025 la Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, ha aggiornato i contenuti del “Calendario Vaccinale della Regione Veneto”, di cui alla D.G.R. n. 411 del 26/02/2008 e ss.mm.ii., che è stato discusso e approvato dalla Commissione Regionale Vaccini, la cui composizione è stata da ultimo aggiornata con la D.G.R. n. 1201 del 16/08/2022. Con la suddetta delibera è stata quindi approvata dalla Giunta Regionale del veneto il “nuovo Calendario Vaccinale per età della Regione del Veneto”, contenuto all’Allegato B del suddetto provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. In particolar modo tra le novità del nuovo Calendario Vaccinale vi è il rafforzamento dell’offerta della vaccinazione antimeningococcica tipo B, a seguito dei dati regionali di sorveglianza. Tali dati avrebbero evidenziato, negli ultimi mesi del 2023, un aumento dell’incidenza di malattia batterica invasiva da Neisseria meningitidis di tipo B, che si concentrerebbe in particolare, nella fascia di età 15-24 anni, secondo la Regione “anche in considerazione delle dinamiche sociali e relazionali che caratterizzano l’adolescenza”.  Trattasi di una malattia che si caratterizza con forme particolarmente gravi, che in alcuni casi possono portare al decesso. La Regione Veneto parla quindi esplicitamente del fatto che “la disponibilità del vaccino, nel contesto dell’epidemiologia regionale, consente di pianificare una strategia per ridurre il carico di patologie e i possibili decessi di giovani adulti (mortalità evitabile)”. Si fa quindi riferimento alla “evoluzione tecnologica” per affermare che viene così imposta “una sempre maggiore integrazione dei sistemi di sorveglianza, anche nel contesto delle attività previste dal Piano strategico-operativo regionale 2021-2023 recante indicazioni di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale, di cui alla D.G.R. n.187 del 28/09/2022”. L’istituzione regionale sempre riguardo all’offerta vaccinale contro la meningite B, fa riferimento alla Circolare del Ministero della salute prot. N. 14381 del 09/05/2017 recante “Prevenzione e controllo delle malattie batteriche invasive prevedibili con vaccinazione”, che a detta della Regione Veneto “individuava la necessità di definire specifiche strategie di offerta vaccinale per la popolazione a rischio in caso di situazioni epidemiologiche specifiche, includendo nell’offerta vaccinale fasce di età non già incluse nel calendario per età”. Quest’ultimo aspetto in realtà non può non far emergere un qualcosa di alquanto confusionale a livello istituzionale e scientifico-medico, sulla necessità o meno di dare una risposta vaccinale per fasce d’età mirate e ben definite. È importante anche rilevare che in effetti, come recepito dalla Regione stessa, “il nuovo PNPV 2023-2025 indica che, in base alla situazione epidemiologica, la singola Regione/PA può integrare l’offerta per età della vaccinazione anti meningococco B”. Quest’ultimo aspetto più che un elemento di sussidiarietà verso le regioni in ambito sanitario-vaccinale, appare quale vulnus normativo.

In merito a queste raccomandazioni ed al presunto necessario rafforzamento della relativa sorveglianza e della prevenzione, la Regione del Veneto – Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ha elaborato il documento, denominato “azioni di sanità pubblica e offerta vaccinale per la prevenzione delle forme invasive di Neisseria Maingitidis di tipo B nella Regione del Veneto”, contenuto nell’Allegato C alla delibera 990/2023, di cui si costituisce parte integrante e sostanziale. In particolar modo nel suddetto documento sono delineate:

  • le strategie vaccinali di offerta attiva, con chiamata per coorte di nascita, rivolta ai nuovi 14enni;
  • le strategie vaccinali di offerta passiva per la popolazione adolescente e giovane adulta, anche attraverso l’organizzazione di giornate di vaccinazione ad hoc;
  • le strategie di rafforzamento della sorveglianza epidemiologica attraverso l’attivazione, da parte di Azienda Zero, di un’integrazione tra il Sistema Informativo Regionale Malattie Infettive e i flussi informativi dei sistemi informativi di laboratorio di microbiologia, per tutte le malattie infettive soggette a notifica incluse le malattie batteriche invasive.

Nelle premesse dell’Allegato C, riguardo alla malattia meningococcica invasiva, questa colpirebbe “prevalentemente i bambini nei primissimi anni di vita”, aggiungendo solo però successivamente, la precisazione, che avrebbe un “secondo picco negli adolescenti e giovani adulti”. Nel suddetto allegato si parla quindi di “vaccinazione anti-meningococco A, C, Y, W135 e quella anti-meningococco B vengono già attivamente offerte ai bambini nel primo e secondo anno di vita, e agli adolescenti è offerta anche la vaccinazione anti-meningococco A, C, Y, W135 durante il 14° anno di vita”, lasciando così intendere che superata questa età non sussista più la reale e forte necessità.

In merito ai soggetti a rischio per patologia, la Regione Veneto stabilisce che si tratterebbe di persone che presentano particolari condizioni morbose (es. asplenia anatomica o funzionale, trapianto di midollo osseo, trapianto d’organo, neoplasia solida ed ematologica, patologie che comportino un’immunocompromissione  primaria o secondaria, insufficienza renale in trattamento dialitico, cirrosi epatica, patologie cardiovascolari, respiratorie o metaboliche di interesse), che li espongono ad un aumentato rischio di contrarre malattie infettive e/o di sviluppare complicazioni gravi. Per completezza aggiungiamo che la norma regionale prevede anche un Allegato D, in cui è contenuto un elaborato sull’Offerta vaccinale per condizioni di rischio, realizzato dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria della Regione Veneto. Il suddetto documento risulta condiviso con le principali reti regionali di patologia e quindi approvato in sede di Commissione Regionale Vaccini. La Regione precisa, inoltre che “il documento è stato prodotto anche con la partecipazione dei Referenti della Profilassi Vaccinale dei Servizi Igiene e Sanità (SISP) delle Aziende ULSS e rappresenta uno strumento di indirizzo regionale per l’offerta vaccinale rivolta a questi gruppi target” e che “contiene le raccomandazioni per la somministrazione delle vaccinazioni a soggetti che presentano patologie e/o condizioni cliniche di aumentato rischio”. Appare prime facie una sorta di contraddizione, tra queste precisazioni e la scelta della Regione Veneto, invece di basare l’obbligo vaccinale “semplicemente” per fasce di età e anni di nascita, senza valutare l’effettiva sussistenza di rischi legati alla presenza di particolari patologie o meno. Risulta altresì lacunosa la questione dell’immunizzazione naturale, che pare essere presa in considerazione da parte della Regione Veneto, soltanto a livello teorico ed altamente ipotetico, senza invece prevedere protocolli e tabelle chiare di applicazione.

Per quanto concerne il bilanciamento tra il diritto allo studio e l’obbligo vaccinale, in linea generale la normativa prevede la necessità del rispetto degli obblighi vaccinali, quale requisito per l’ammissione all’asilo nido ed alla scuola dell’infanzia (bambini da 0 a 6 anni), mentre dalla scuola primaria (scuola elementare) in poi i bambini e i ragazzi possono accedere comunque a scuola e fare gli esami, ma, in caso non siano stati attivati gli obblighi, è prevista l’attivazione della Ulss competente per un percorso di recupero della vaccinazione. Chi trasgredisce a detti obblighi, è previsto dalla legge nazionale, che possa essere multato, con una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro. La normativa prevede quindi degli esoneri dall’obbligo per i bambini e ragazzi immunizzati in seguito alla malattia naturale e per i bambini che presentano specifiche condizioni cliniche che rappresentano una controindicazione permanente e/o temporanea alle vaccinazioni. Per quello che riguarda la sospensione da scuola di un alunno, che non ha fatto la vaccinazione obbligatoria, la sentenza 2885/2022 della Cassazione pen. Sez. I, ha affermato che è “penalmente rilevante il mancato rispetto del provvedimento dell’autorità scolastica di sospendere dalle lezioni i minori in assenza della documentazione”. Secondo questa posizione della Corte di cassazione, commetterebbero un reato i genitori che portano i figli a scuola, nonostante non abbiano fatto i vaccini obbligatori. Va però in tale senso precisato, che ad essere penalmente rilevante non è il non aver vaccinato i minori, ma il mancato rispetto del provvedimento che impone, in assenza di certificazione, la sospensione dalla frequenza scolastica. Quindi di fatto l’unica vera sanzione prevista per la mancata vaccinazione di figli, è quella economica-amministrativa e quindi non penale da 100 a 500 euro. Per quello che riguarda la sospensione da scuola, riguarda quindi solamente i bambini fino a sei anni, che se non vaccinati non potranno frequentare l’asilo nido e la scuola dell’infanzia, sia pubblici che privati, salvo che il genitore non provveda a “mettersi in regola” con l’obbligo vaccinale. Per la scuola dell’obbligo, che interessa in modo specifico il nostro caso, non vale la stessa regola delle scuole inferiori, in quanto per le scuole medie la presentazione della documentazione inerente alle vaccinazioni compiute non costituisce requisito di accesso alla scuola (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado, scuola secondaria di secondo grado, centri di formazione professionale regionale) o agli esami. Il Ministero della Salute ha però precisato che ai genitori inadempienti può essere per l’appunto, comminata una sola sanzione amministrativa, a prescindere dal numero di vaccinazioni omesse, di cui si tiene conto solo ai fino di una maggiorazione della sanzione. Perciò la sanzione economica, è corretto precisarlo, riguarda anche i richiami vaccinali.

Per ciò che riguarda le esenzioni dei minori dalle vaccinazioni obbligatorie previste per legge e sopra esposte, la normativa vigente prevede innanzi tutto la possibilità di immunizzazione a seguito di malattia naturale comprovata, dalla notifica effettuata dal medico curante oppure dai risultati dell’analisi sierologica, esonerandolo in tal modo dall’obbligo vaccinale. In secondo luogo, la legge stabilisce, che in caso invece di accertato pericolo per la salute del minore, che potrebbe essere causato dalla vaccinazione, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, possano essere omesse o differite le vaccinazioni obbligatorie, purché vi sia anche in questo caso l’attestazione da parte del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Questi sono i casi tassativi in cui può essere disapplicato l’obbligo vaccinale e quindi far venir meno anche in tal senso le responsabilità dei genitori, il colloquio e le eventuali sanzioni amministrative previste per legge. In tutti gli altri casi, di omessa vaccinazione immotivata ed ingiustificata da uno dei suddetti differimenti, la legge prevede che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale dei bambini di età compresa tra 0 e 16 anni, vengano convocati dall’azienda sanitaria locale territorialmente competente per un colloquio “al fine di fornire ulteriori informazioni sulle vaccinazioni e di sollecitare l’effettuazione” e in caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie, ai genitori venga comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro.