Vito Comencini

Come risaputo la produzione e quindi vendita di alcolici è sottoposta ad una severa normativa. Conoscere più attentamente le regole in tal senso, può essere molto utile per capire gli esatti termini di legge, entro i quali ci si può muovere o meno e ciò che si rischia in caso di violazioni. Va quindi considerato che gli organi competenti al controllo, sono chiamati a verificare innanzitutto la regolarità dei prodotti esposti per la vendita al pubblico, in materia di corretta etichettatura, rinvenendo in caso ciò che è chiaramente esposto alla vendita, in modo più o meno esplicito, e/o ciò che è stato utilizzato per la realizzazione del prodotto.

Produzione di alcolici in Italia: normativa e autorizzazioni

Le aziende che vogliono avviare la produzione di alcolici devono ottenere specifiche autorizzazioni e rispettare le normative locali. Nel nostro paese la normativa di riferimento è il Testo Unico della Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), che disciplina:

  • Autorizzazioni: è necessaria una specifica licenza di produzione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM);
  • Requisiti igienico-sanitari: i locali adibiti alla produzione devono rispettare rigorosi standard igienico-sanitari per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti;
  • Etichettatura: le etichette degli alcolici devono riportare informazioni precise e complete, come il titolo alcolometrico volumico, la composizione e l’origine del prodotto.

Principali normative in materia di produzione di alcolici in Italia:

  • Legge n. 287 del 1982: disciplina la produzione e la vendita di bevande alcoliche;
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992: stabilisce le norme per la produzione e la vendita di alcol etilico;
  • Regolamento (UE) n. 1169/2011: contiene le disposizioni relative all’etichettatura delle bevande alcoliche;

Produzione alcolici e autorizzazioni:

  • Autorizzazione all’impianto di produzione: rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
  • Licenza di produzione: rilasciata dal Comune di competenza;
  • Autorizzazione sanitaria: rilasciata dall’ASL di competenza;

Licenza produzione alcolici

La licenza di produzione di alcolici è un documento necessario per poter commercializzare le bevande alcoliche prodotte e per poter operare nel settore. Questa licenza si focalizza maggiormente sugli aspetti fiscali e sulla tracciabilità dei prodotti alcolici. Ottenerla è un processo che richiede la presentazione di documentazione dettagliata e, spesso, l’adempimento di requisiti specifici, come la presenza di un magazzino fiscale.

Esistono principalmente due tipi di licenza di produzione di alcolici:

Licenza di produzione artigianale:

  • Rilasciata per la produzione di piccole quantità di bevande alcoliche (fino a 10.000 litri all’anno), che richiede il rispetto di specifici requisiti, tra cui il ossesso di un locale idoneo, attrezzature adeguate, competenze tecniche e professionali;
  • Prevede il pagamento di un onere annuale di importo variabile a seconda del Comune;

Licenza di produzione industriale:

  • Rilasciata per la produzione di grandi quantità di bevande alcoliche (oltre 10.000 litri all’anno);
  • Richiede il rispetto di requisiti più rigorosi rispetto a quella artigianale, tra cui l’autorizzazione all’emissione in atmosfera, impianto di depurazione delle acque reflue, sistema di controllo qualità;
  • Prevede il pagamento di un onere annuale di importo più elevato rispetto alla licenza artigianale;

L’iter ter per il rilascio della licenza prevede, che la richiesta di licenza di produzione di alcolici deve essere presentata al Comune competente per il territorio in cui si trova l’impianto. La domanda deve essere corredata da una serie di documenti, tra cui:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
  • Planimetria del locale;
  • Relazione tecnica sulle attrezzature;
  • Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio;
  • Autorizzazione sanitaria;

Oltre alla licenza, le aziende che producono bevande alcoliche devono adempiere ad altri obblighi, tra cui:

– Iscrizione al Registro degli Operatori Economici (ROE);

Comunicazione all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

– Versamento delle accise;

Etichettatura

L’etichettatura delle bevande alcoliche è disciplinata da una normativa specifica, in particolar modo a livello europeo, il Regolamento (UE) 2019/787, che si applica a tutti i prodotti commercializzati all’interno dell’Unione Europea. L’obbiettivo è quello di garantire ai consumatori informazioni chiare e complete sulle bevande in vendita.

Le principali informazioni obbligatorie che devono essere presenti sulle eteichette sono:

  • Denominazione legale del prodotto: identifica la bevanda in modo chiaro e univoco.
  • Titolo alcolometrico volumico: indica la quantità di alcol presente in 100 ml di bevanda, espressa in percentuale.
  • Elenco degli ingredienti: elenca tutti gli ingredienti utilizzati nella produzione della bevanda, in ordine decrescente di peso.
  • Indicazioni relative agli allergeni: evidenzia la presenza di eventuali allergeni, come solfiti o proteine del latte.
  • Paese d’origine o di provenienza: indica il paese in cui la bevanda è stata prodotta o confezionata.
  • Nome e indirizzo del produttore o dell’importatore: identifica il soggetto responsabile del prodotto.
  • Informazioni nutrizionali: forniscono dati sul contenuto di calorie, grassi, zuccheri e altri nutrienti.

I prodotti potrebbero essere infatti sprovvisti di qualsiasi tipo di etichettatura, relativamente alla provenienza e/o alla composizione, ma semplicemente con il logo “Azienda Caia” e pertanto poste in vendita come “bottiglie di propria produzione”. Con la suddetta condotta si potrebbe quindi incorrere nella violazione dell’art. 6, 7 e 9 comma 1 del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo), avendo posto in commercio prodotti sprovvisti di idonea etichettatura. Tutto ciò potrebbe inoltre comportare il sequestro delle bottoglie prodotte illegalmente. In particolar modo ciò che verrebbe imputato è il mancato assolvimento dell’accisa sull’alcool nei prodotti posti in vendita. Da ciò ne deriva, che è sempre consigliato conservare le ricevute fiscali (fatture o scontrini) delle bottiglie acquistate per la produzione, al fine di dimostrare che si tratta invece di “semplici cocktail” prodotti tramite la mescolanza di alcolici su cui è gia stata pagata regolarmente l’accisa. Si tratta del caso ad esempio di produzione di sostanze alcoliche messe in vendita, dopo essere state preparate con la grappa di vinaccia e alcol etilico, acquistati presso negozi e supermercati. Proprio per questa ragione è importante in caso di controlli, poter esibire la documentazione comprovante l’acquisto delle bottiglie utilizzate per il “miscuglio”. Non è invece purtroppo sufficiente la presenza della fascetta dell’assolvimento dell’accisa sull’alcool sulle bottiglie, senza le ricevute fiscali di acquisto. Senza la documentazione comprovante l’acquisto si rischia innanzitutto la misura del sequestro probatorio delle bottiglie, da parte degli organi di polizia giudiziaria intervenuti.

Strumentazione per la produzione di alcolici

I vari interventi degli organi preposti ai controlli, dovrebbero però riscontrare anche la presenza o meno di strumenti per la produzione di alcolici, come ad esempio alambicchi in rame o attrezzatura del genere. Va rammentato che la produzione dell’alcol etilico è un processo chimico-biologico che si avvale della fermentazione di sostanze zuccherine o amilacee da parte di lieviti. La tecnologia e le metodologie impiegate variano a seconda del tipo di alcolico che si intende produrre, dalla birra ai distillati e liquori. Come già detto, la produzione di alcolici è strettamente regolamentata in Italia e in molti altri paesi, per garantire la sicurezza dei consumatori e il rispetto delle leggi fiscali. Le aziende che desiderano avviare la produzione di alcolici devono ottenere specifiche autorizzazioni e rispettare le normative locali, che possono variare notevolmente.

Vendita alcolici senza licenza

È importante sottolineare che la vendita di alcolici senza licenza è un’attività illegale e soggetta a severe sanzioni. Le leggi italiane sono particolarmente rigide in merito alla vendita di alcolici, imponendo l’obbligo di licenza non solo per la produzione ma anche per la distribuzione e la vendita al dettaglio.

Conclusione

La produzione di alcolici è un’attività complessa e regolata da normative rigorose. In questo articolo abbiamo analizzato i diversi aspetti di questa attività, fornendo alcune informazioni utili, ma ricordiamo che hanno carattere generale. Si consiglia di consultare sempre un esperto perima di intraprendere qualsiasi tipo di produzione.